Variazioni incrementative di capitale agevolabile: rilevanza dei conferimenti in denaro versati dai soci
In relazione alle variazioni incrementative di capitale agevolabile, l’articolo 5, comma 2, del Nuovo Decreto ACE dispone la rilevanza come elementi positivi della variazione del capitale proprio dei conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti. Lo ha reso no l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 888 del 30 dicembre 2021, con cui ha specificato che restano esclusi gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, del codice civile.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 888 del 30 dicembre 2021 riguardante la rilevanza degli apporti derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi.
Al riguardo si osserva che l’articolo 19, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto sostegni-bis), dispone che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento.
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
La disciplina in argomento ha introdotto modifiche al meccanismo di funzionamento del beneficio fiscale (agevolazione ACE) già introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, aumentando la percentuale del rendimento nozionale, eliminando il limite del patrimonio netto e facendo valere gli incrementi di capitale proprio fin dall’inizio del periodo di imposta (cd. SUPER – ACE).
Ciò posto, la questione interpretativa oggetto di esame verte su ipotesi che rappresentano incrementi di capitale proprio agevolabile ai fini ACE, così come individuate dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011 ed esplicitate dal citato Nuovo Decreto ACE del 3 agosto 2017.
In relazione alle suddette variazioni incrementative di capitale agevolabile, l’articolo 5, comma 2, del Nuovo Decreto ACE dispone la rilevanza come elementi positivi della variazione del capitale proprio dei conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti.
La relazione illustrativa al Decreto ACE chiarisce che per quanto non espressamente modificato dal presente decreto restano validi i chiarimenti forniti nella relazione al Decreto del Ministro Economia e Finanze del 14 marzo 2012, ora abrogato.
La relazione al Decreto da ultimo richiamato ha chiarito, con riguardo agli elementi positivi rilevanti per la variazione del capitale proprio, che restano esclusi gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, del codice civile per i quali, peraltro, sussistono ancora incertezze circa la corretta modalità di imputazione contabile in quanto parte della dottrina ritiene iscrivibili tali apporti come debiti dello stato patrimoniale, anche laddove si tratti di apporti di natura assimilabile al capitale di rischio.
Ciò posto, il caso di specie si riferisce proprio a strumenti partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, del Codice civile.
Al riguardo si osserva che tale previsione di irrilevanza trova la sua ratio nella volontà del legislatore di agevolare esclusivamente gli apporti in denaro (nonché le fattispecie espressamente assimilate) idonei a determinare il conseguimento della qualifica di socio, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi vengano sottoscritti da soggetti “già soci” ovvero da soggetti che acquisiscono tale qualifica a seguito della sottoscrizione.